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Siti contaminati: ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici

BERNA – Siti contaminati: ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.

SUI SITI CONTAMINATI

In Svizzera ci sono circa 38.000 siti inquinati con sostanze potenzialmente dannose per l’ambiente; di questi, si stima che circa 4000 debbano essere risanati. Secondo le disposizioni legali vigenti, per determinati risanamenti occorre trasportare grandi quantitĆ  di materiale in impianti di smaltimento, trattarle e, infine, ricollocarle in un altro sito oppure esportarle. Questo procedimento ĆØ previsto anche nel caso in cui, in seguito a un eventuale trattamento, il materiale non rappresenti più una minaccia per l’ambiente nel sito originario. D’ora in avanti, nel quadro di grandi progetti di risanamento, sarĆ  possibile, previa autorizzazione della Confederazione, ricollocare il materiale di scavo nello stesso sito risanato. Le condizioni di tale procedura sono fissate nell’ordinanza sui siti contaminati: l’ambiente deve trarre un vantaggio maggiore dal ricollocamento che dallo smaltimento; va esclusa la necessitĆ  di un ulteriore risanamento e, una volta concluso il ricollocamento, il sito interessato viene sorvegliato a lungo termine ai fini del controllo dei risultati. La modifica entra in vigore il 1° giugno 2024. Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici: modifica della regolamentazione in materia di prodotti refrigeranti e pile

UN’ORDINANZA DI CONTROLLO

L’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici viene adeguata ai regolamenti dell’UE e allo stato della tecnica per quanto concerne i prodotti refrigeranti. La modifica, che entra in vigore il 1° gennaio 2025, prevede restrizioni per l’immissione sul mercato di nuovi impianti e apparecchi con prodotti refrigeranti particolarmente dannosi per il clima. Tale adeguamento si rende necessario al fine di rispettare gli obiettivi del Protocollo di Montreal per la protezione dello strato d’ozono. In questo modo, si assicura inoltre che il livello di protezione della Svizzera non scenda al di sotto di quello dell’UE e che gli impianti e gli apparecchi che non possono più essere immessi sul mercato comunitario non vengano venduti nel nostro Paese. Un’ulteriore modifica concerne le pile. In particolare alla luce della quantitĆ  crescente di pile impiegate per la propulsione dei veicoli elettrici, la modifica intende garantire un’attuazione uniforme dell’ORRPChim. A partire dall’entrata in vigore, i commercianti potranno quindi addebitare ai consumatori, nel quadro del loro obbligo di ripresa, i costi supplementari per lo smaltimento di pile gravemente danneggiate. Inoltre, viene introdotta una disposizione relativa al rimborso della tassa di smaltimento anticipata sulle pile esportate. La revisione dell’ORRPChim assicura alle imprese una maggiore certezza del diritto. La modifica entra in vigore il 1° luglioĀ 2024.

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