LE MISURE CONTRO I MATRIMONI CON MINORENNI ENTRANO IN VIGORE A INIZIO 2025
SVIZZERA – Il Consiglio federale intende tutelare meglio le persone coniugatesi da minorenni e combattere in modo più efficace i matrimoni con minorenni. In generale, i matrimoni con minorenni contratti all’estero non saranno più riconosciuti se uno dei coniugi era domiciliato in Svizzera al momento della celebrazione. Nella seduta del 23 ottobre 2024 il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore le pertinenti modifiche di legge al 1° gennaio 2025. In futuro, in Svizzera i matrimoni con minorenni saranno combattuti con maggiore efficacia e le persone interessate saranno tutelate meglio. Il 14 giugno 2024 il Parlamento ha adottato la pertinente revisione, in particolare del Codice civile e della legge federale sul diritto internazionale privato.
LE NORME
In Svizzera i matrimoni con minorenni sono vietati dal 2013, mentre all’estero lo sono in parte ancora. Un adeguamento consente d’ora innanzi di dichiarare nullo, su azione promossa d’ufficio o dagli interessati prima che il coniuge in questione raggiunga il venticinquesimo anno di età , un matrimonio contratto all’estero con un minorenne. Finora, la causa di nullità del matrimonio per minore età poteva essere fatta valere solo fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età . In tal modo, soprattutto le persone interessate avranno più tempo per riflettere sulla loro situazione e intraprendere i passi necessari per far dichiarare nullo il matrimonio. Eccezionalmente, i matrimoni con minorenni possono essere mantenuti. Se, al momento dell’esame, la persona in questione è ancora minorenne, il giudice effettua una ponderazione degli interessi. In via eccezionale il matrimonio può essere mantenuto se è nell’interesse e a tutela del minore e se corrisponde alla libera volontà di quest’ultimo. La revisione precisa ulteriormente tale eccezione, peraltro già prevista dal vigente diritto: se al momento dell’esame la persona in questione è già maggiorenne il matrimonio resta valido sempreché il giudice giunga alla conclusione che l’unione corrisponde alla libera volontà della persona in questione.




