LE MISURE CONTRO I MATRIMONI CON MINORENNI ENTRANO IN VIGORE A INIZIO 2025
SVIZZERA – Il Consiglio federale intende tutelare meglio le persone coniugatesi da minorenni e combattere in modo più efficace i matrimoni con minorenni. In generale, i matrimoni con minorenni contratti allāestero non saranno più riconosciuti se uno dei coniugi era domiciliato in Svizzera al momento della celebrazione. Nella seduta del 23 ottobre 2024 il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore le pertinenti modifiche di legge al 1° gennaio 2025.Ā In futuro, in Svizzera i matrimoni con minorenni saranno combattuti con maggiore efficacia e le persone interessate saranno tutelate meglio. Il 14 giugno 2024 il Parlamento ha adottato la pertinente revisione, in particolare del Codice civile e della legge federale sul diritto internazionale privato.
LE NORME
In Svizzera i matrimoni con minorenni sono vietati dal 2013, mentre all’estero lo sono in parte ancora. Un adeguamento consente d’ora innanzi di dichiarare nullo, su azione promossa d’ufficio o dagli interessati prima che il coniuge in questione raggiunga il venticinquesimo anno di etĆ , un matrimonio contratto all’estero con un minorenne. Finora, la causa di nullitĆ del matrimonio per minore etĆ poteva essere fatta valere solo fino al raggiungimento del diciottesimo anno di etĆ . In tal modo, soprattutto le persone interessate avranno più tempo per riflettere sulla loro situazione e intraprendere i passi necessari per far dichiarare nullo il matrimonio. Eccezionalmente, i matrimoni con minorenni possono essere mantenuti. Se, al momento dell’esame, la persona in questione ĆØ ancora minorenne, il giudice effettua una ponderazione degli interessi. In via eccezionale il matrimonio può essere mantenuto se ĆØ nell’interesse e a tutela del minore e se corrisponde alla libera volontĆ di quest’ultimo. La revisione precisa ulteriormente tale eccezione, peraltro giĆ prevista dal vigente diritto: se al momento dell’esame la persona in questione ĆØ giĆ maggiorenne il matrimonio resta valido semprechĆ© il giudice giunga alla conclusione che l’unione corrisponde alla libera volontĆ della persona in questione.













