VIENNA (AUSTRIA) – La Svizzera nell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica.
L’AGENZIA DELL’ENERGIA ATOMICA
La missione svizzera svolge un ruolo attivo negli organi direttivi dell’AIEA. La Missione della Svizzera presso l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (International Atomic Energy Agency, IAEA) lavora per rafforzare la sicurezza nucleare, la non proliferazione e l’uso pacifico della tecnologia nucleare per lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo. La Svizzera ĆØ un membro fondatore dell’AIEA. Ć uno dei venti maggiori contribuenti al bilancio ordinario e al Fondo separato di cooperazione tecnica e svolge un ruolo attivo nel processo decisionale.Ā La Missione della Svizzera svolge un ruolo attivo negli organi direttivi dell’AIEA, come la Conferenza generale, che ĆØ composta dai rappresentanti di tutti gli Stati membri e si riunisce ogni anno a metĆ Ā settembre. Nel Consiglio dei Governatori, la Svizzera si alterna con altri Paesi del Gruppo dell’Europa occidentale secondo un ritmo predefinito. Il prossimo seggio della Svizzera nel Consiglio dei governatori ĆØ previsto per il 2027.
NEL MONDO
Lāobiettivo delle misure di salvaguardia dellāAIEA ĆØ scoraggiare la diffusione delle armi nucleari individuando tempestivamente lāuso improprio di materiale o tecnologia nucleare. Ciò fornisce garanzie credibili che gli Stati onorano i loro obblighi legali secondo cui il materiale nucleare viene utilizzato solo per scopi pacifici. Le salvaguardie sono un insieme di misure tecniche applicate dall’AIEA al materiale e alle attivitĆ nucleari, attraverso le quali l’Agenzia cerca di verificare in modo indipendente che gli impianti nucleari non siano utilizzati in modo improprio e che il materiale nucleare non sia distolto da usi pacifici. Gli Stati accettano queste misure attraverso la conclusione di accordi di salvaguardia. Le salvaguardie dellāAIEA sono una componente essenziale del sistema di sicurezza internazionale. Il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) ĆØ il fulcro degli sforzi globali volti a prevenire lāulteriore diffusione delle armi nucleari. Ai sensi dell’articolo 3 del Trattato, ciascuno Stato dotato di armi non nucleari ĆØ tenuto a concludere un accordo di salvaguardia con l’AIEA.














