BERNA – Il Consiglio federale riconosce l’esigenza dello stalking per gli atti persecutori.
LO STALKING COME ATTO PERSECUTORIO
La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha elaborato un progetto che intende introdurre nel Codice penale una fattispecie specifica per gli atti persecutori. Nel parere del 15 maggio 2024, il Consiglio federale riconosce l’esigenza di rendere esplicitamente punibili gli atti persecutori, tuttavia invita a non riporre aspettative troppo elevate nella nuova fattispecie. Per atti persecutori o stalking, si intende il comportamento di chi segue, molesta o minaccia insistentemente una persona limitandone il libero modo di vivere. Già oggi il diritto penale e quello civile permettono di procedere contro singoli comportamenti; per tale ragione il Consiglio federale è stato finora contrario all’introduzione nel Codice di una fattispecie esplicita per gli atti persecutori.
IL PENALE
Per contro la Commissione vuole rendere esplicitamente punibile lo stalking e ha posto in consultazione un progetto corrispondente. La maggioranza dei pareri espressi in tale occasione era a favore dell’introduzione di una fattispecie specifica. L’obiettivo di una disposizione a sé stante nel Codice è chiarire in modo inequivocabile che lo stalking è vietato. Il Consiglio federale riconosce questa esigenza, tuttavia, nel parere del 15 maggio invita a non riporre nella nuova fattispecie aspettative troppo elevate. Proprio per il fatto che singoli atti possono essere di per sé penalmente irrilevanti, anche con una fattispecie specifica resta complicato valutare a partire da quando il libero modo di vivere della vittima è limitato in modo punibile. Inoltre il Consiglio federale ricorda che la mole di lavoro e i costi per le autorità inquirenti potrebbero aumentare. Il Consiglio federale è del parere che il progetto vada precisato e propone di fissare esplicitamente nel testo normativo che il reato di atti persecutori sussiste se il libero modo di vivere della vittima è limitato in maniera intollerabile. Questo requisito intende escludere dalla punibilità ingerenze relativamente lievi nella libertà della vittima.