BERNA – In Tribunale arriva il web: videoconferenze e teleconferenze nei procedimenti civili.
NUOVE PROCEDURE IN TRIBUNALE
Entra in vigore il Codice di procedura civile rivisto che permette ai giudici di impiegare videoconferenze e, in via eccezionale, teleconferenze nei procedimenti civili. Il Consiglio federale disciplina in unāordinanza le pertinenti condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati. Ć stata avviata la relativa consultazione che si concluderĆ a maggio. Il Codice di procedura civile rivisto consentirĆ ai giudici di eseguire oralmente, a determinate condizioni, atti processuali orali, come udienze, audizioni e interrogatori, mediante videoconferenze e in circostanze particolari, ad esempio in caso di urgenza, teleconferenze. I giudici potranno inoltre collegare online ai procedimenti singole persone coinvolte. In ogni modo occorrerĆ rispettare determinate condizioni tecniche e garantire gli standard in materia di protezione e sicurezza dei dati. Il Consiglio federale emana le pertinenti disposizioni nell’ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili.
LE VIDEOCONFERENZE
AffinchĆ© la videoconferenza o la teleconferenza si svolga correttamente e senza interruzioni, sia i giudici sia le persone coinvolte nel procedimento devono disporre dell’infrastruttura necessaria, ossia di un software, di un hardware e di un collegamento Internet adeguati, e trovarsi in un ambiente che permetta un’esecuzione e una partecipazione indisturbate. I giudici forniscono previamente agli interessati tutte le informazioni del caso. Per ragioni di protezione e di sicurezza dei dati, l’impiego di sistemi di trasmissione audiovisiva deve altresƬ soddisfare determinate prescrizioni; per la trasmissione, che deve essere sempre cifrata, occorre in particolare utilizzare esclusivamente server che si trovano in Stati con un adeguato livello di protezione dei dati. Il giudice garantisce inoltre che l’atto processuale sia seguito unicamente dalle persone autorizzate e che si svolga in modo corretto. Soltanto lui o un terzo da lui incaricato potrĆ registrare l’atto processuale. DovrĆ essere possibile farvi assistere anche il pubblico, previa iscrizione.













