SVIZZERA – La Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) comunica che a partire da gennaio sono entrati in vigore diversi adeguamenti normativi ai fini della determinazione o dell’incasso delle imposte a partire dall’anno fiscale 2025. In virtù degli Accordi internazionali sul telelavoro dei frontalieri stipulati con diversi Paesi limitrofi, in particolare con l’Italia (Protocollo di modifica del vigente Accordo sui frontalieri del 23 dicembre 2020) e con la Francia (Accordo aggiuntivo alla Convenzione contro la doppia imposizione stipulata con la Francia), si è reso necessario modificare le basi legali di diritto interno (Legge sull’imposta federale diretta – LIFD e Legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni – LAID).
Per l’anno fiscale 2025
Esse concernono l’imposizione alla fonte dei lavoratori senza domicilio fiscale in Svizzera per il telelavoro che prestano presso il loro Stato estero di residenza per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa in Svizzera, e per quanto concerne le imposte cantonali, nel Cantone Ticino. Nei precitati Accordi con Italia e Francia sono previsti dei tempi annuali massimi di telelavoro, in particolare, fino al 25% del tempo di lavoro per i frontalieri residenti in Italia e fino al 40% per i frontalieri residenti in Francia; fino a questi limiti il diritto di tassare le remunerazioni derivanti da questa modalità rimane allo Stato contraente del luogo di lavoro. L’Accordo con la Francia prevede inoltre una compensazione finanziaria a favore dello Stato di residenza del lavoratore. Il datore di lavoro deve, in caso di termine dell’impiego nel corso dell’anno e su richiesta del lavoratore, rilasciare un’attestazione sul numero di giorni di lavoro già prestati durante tale anno in modalità di telelavoro.