SVIZZERA – A partire dal 1° gennaio 2019, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ĆØ responsabile della riscossione del canone radiotelevisivo per le imprese operanti in Svizzera. In questo ruolo, l’AFC ha il compito di redigere e pubblicare annualmente un conto e un rapporto sulle proprie attivitĆ relative a questa riscossione, in conformitĆ con le normative vigenti. L’obbligo di pagamento del canone radiotelevisivo riguarda le imprese con sede, domicilio o stabilimento d’impresa in territorio elvetico che, alla data del 1° gennaio del periodo di riscossione, risultano iscritte nel registro dei contribuenti IVA e che nell’anno precedente hanno generato un volume d’affari pari o superiore a 500 000 franchi (IVA esclusa). Le aziende con un fatturato inferiore a tale soglia sono esentate dal pagamento del canone.
Il Canone della TV
Ć importante sottolineare che, a partire dal 1° gennaio 2021, anche le societĆ semplici ai sensi dell’articolo 530 del Codice delle obbligazioni sono esonerate dal versamento del contributo. La cifra d’affari considerata per l’assoggettamento al canone ĆØ l’ammontare totale generato dall’impresa, indipendentemente dal suo regime fiscale. Le imprese soggette al canone vengono classificate in diciotto diverse categorie tariffarie. Questa suddivisione si basa sull’ammontare complessivo della cifra d’affari dichiarata nel rendiconto IVA. A ciascuna categoria tariffaria corrisponde un importo annuo del canone da versare, con tariffe che aumentano progressivamente in base alla fascia di fatturato dell’azienda. Questa struttura tariffaria mira a modulare l’onere del canone in relazione alla dimensione economica dell’impresa.