BERNA – Apertura dalla Svizzera verso lo scambio di informazioni fiscali.
LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI
Le autoritĆ fiscali si scambiano dati, ad esempio su conti finanziari e accordi economici preliminari, al fine di aumentare la trasparenza e impedire lāevasione fiscale transfrontaliera. Lo scambio di informazioni secondo gli standard internazionali avviene su domanda, su base spontanea o su base automatica. Le regole sullo scambio su domanda sono definite nelle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni. Ć determinante il relativo standard globale elaborato dallāOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. La Svizzera ĆØ disposta a concordare per ogni documento una disposizione sullo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard globale.
PROPOSTA DEL G20
Lāattuazione dello scambio di note su domanda ĆØ in corso di verifica da parte del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali. Le informazioni sono scambiate su base spontanea tra autoritĆ fiscali quando lo Stato che possiede le informazioni presume che un altro Stato possa esservi interessato. In questo contesto, Ā«spontaneoĀ» indica che le notizie sono fornite senza previa richiesta. Lo scambio spontaneo di informazioni si ĆØ concretizzato per la prima volta nel quadro del progetto dellāOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e del G20 per contrastare lāerosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Ne sono interessati gli accordi fiscali preliminari, che presentano il rischio di erosione della base imponibile o di trasferimento degli utili. La Svizzera ha avviato lo scambio spontaneo di informazioni sugli accordi fiscali preliminari nel 2018.