Un accordo sulle tasse per i lavoratori frontalieri che fanno telelavoro

BERNA – Un accordo sulle tasse per i lavoratori frontalieri che fanno telelavoro.

I TRANSFRONTALIERI CON IL TELELAVORO

Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l’imposizione del telelavoro in ambito internazionale. Il relativo disegno crea le basi legali necessarie a imporre i lavoratori frontalieri anche quando prestano telelavoro dall’estero. Le soluzioni già negoziate con Francia e Italia realizzano in modo concreto tale obiettivo. A seguito della pandemia di Covid in Svizzera è aumentato fortemente il ricorso al telelavoro, una tendenza che, insieme alla digitalizzazione, lascerà un segno duraturo sul mondo del lavoro. Nel contesto transfrontaliero, l’intensificarsi del telelavoro si ripercuote anche sul diritto fiscale. Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni prevedono generalmente che le entrate derivanti da attività lucrativa dipendente siano assoggettate nello Stato in cui l’attività è svolta fisicamente. Con il telelavoro il diritto di imposizione si sposterebbe dallo Stato della sede del datore di lavoro a quello di domicilio del lavoratore.

L’IMPOSIZIONE

Per contenere il più possibile la perdita di entrate fiscali per la Svizzera, il disegno di legge sull’imposizione del telelavoro dei lavoratori frontalieri senza domicilio fiscale in Svizzera crea una base legale nazionale nell’ambito dell’imposizione alla fonte per il web prestato in uno Stato confinante per un datore di lavoro svizzero. Il progetto è strettamente correlato agli sviluppi degli accordi internazionali riguardanti l’attribuzione del diritto di imposizione alla Svizzera nel quadro delle leggi e degli accordi sull’imposizione dei frontalieri. Concretamente, gli Accordi conclusi con la Francia e l’Italia (Accordo aggiuntivo alla CDI con la Francia e Protocollo di modifica dell’Accordo sui frontalieri con l’Italia) fanno sì che in questi due Stati il telelavoro prestato per un datore di lavoro svizzero possa continuare a essere imposto in Svizzera fino a un certo limite anche se il lavoro non è svolto fisicamente nel nostro Paese (Francia: fino al 40 % del tempo di lavoro annuale; Italia: fino al 25 % del tempo di lavoro annuale). La base legale proposta assicura l’attuazione di queste nuove disposizioni internazionali in Svizzera.