IL CONTROLLO SUI FUOCHI DI ARTIFICIO
SVIZZERA – Ogni anno un gran numero di fuochi d’artificio viene importato in vista del 1° agosto. È la Festa nazionale svizzera, che viene celebrata con discorsi politici, falò, fuochi d’artificio e lanterne. In questa occasione, il o la presidente della Confederazione pronuncia un discorso al Paese e si canta l’inno nazionale svizzero, in uso dal 1961. È necessario rispettare le disposizioni di importazione in vigore. Le infrazioni alla legge sugli esplosivi saranno denunciate. Per principio è necessaria un’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio federale di polizia per poter importare fuochi d’artificio. Nel traffico viaggiatori, tuttavia, possono essere importati senza autorizzazione pezzi pirotecnici da spettacolo fino a un peso complessivo di 2,5 chilogrammi lordi a persona, a condizione che questi fuochi non siano vietati in Svizzera. Il fatto che questi fuochi d’artificio possano essere importati non significa automaticamente che possano anche essere utilizzati sul territorio svizzero (per esempio a causa dei divieti di accendere fuochi dovuti alla siccità).
LA POLIZIA
Fuochi d’artificio che esplodono a terra vietati. Per principio è vietato importare fuochi d’artificio che esplodono a terra (come ad esempio i “Kracher”, i “Böller” e i petardi). In Svizzera è inoltre vietata l’importazione di Lady Cracker che superano i 22 millimetri di lunghezza (7/8 pollici) e/o i 3 millimetri di diametro (1/8 pollici). Prima dell’acquisto e dell’importazione in Svizzera, si raccomanda inoltre di informarsi sulle disposizioni in vigore. La messa in sicurezza e denunce sono possibili. Se al momento dell’importazione l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini constata fuochi d’artificio vietati o se manca la relativa autorizzazione, la merce viene messa in sicurezza. Le infrazioni alla legge federale sugli esplosivi vengono denunciate alle autorità competenti.